Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per il funzionamento delle biblioteche scolastiche, con una dotazione annua di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.